Autotrasporto su gomma: le novità normative UE e italiane di maggio, giugno e luglio 2026
Un aggiornamento sulle principali novità comunitarie e istituzionali degli ultimi tre mesi in materia di trasporto merci e persone su strada, con particolare attenzione alla loro ricaduta operativa in Italia.
Tra maggio e luglio 2026 il quadro normativo europeo e italiano dell’autotrasporto ha vissuto un passaggio importante. Da un lato è entrata pienamente in vigore l’estensione del Pacchetto Mobilità ai veicoli commerciali leggeri, dall’altro Consiglio dell’Unione Europea e Parlamento europeo hanno trovato un accordo sulla revisione della direttiva Eurovignette. Sul fronte del trasporto persone, il Ministero dell’Interno ha reso definitivamente operativo il Registro Elettronico Nazionale Taxi e NCC (RENT). Di seguito una ricostruzione delle tre novità, con le fonti istituzionali di riferimento.
01Il Pacchetto Mobilità arriva ai furgoni
La svolta del 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 le disposizioni sociali e tecniche riservate finora ai soli autocarri pesanti si estendono anche ai veicoli commerciali leggeri (i cosiddetti LCV, Light Commercial Vehicles) con massa complessiva a pieno carico ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi. La novità riguarda i mezzi impiegati nel trasporto internazionale di merci per conto terzi o in operazioni di cabotaggio. Rientrano nell’obbligo anche i trasporti internazionali in conto proprio, ma solo quando la guida costituisce l’attività principale della persona che si trova al volante: la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 9674 del 16 aprile 2026 fissa questa soglia al 30% dell’orario di lavoro mensile del conducente. Restano invece esclusi i veicoli utilizzati esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi sia in conto proprio.
Si tratta dell’ultimo tassello del Pacchetto Mobilità I, il pacchetto di regolamenti europei varato nel 2020 per riequilibrare la concorrenza tra vettori e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti. Fino ad oggi i furgoni tra 2,5 e 3,5 tonnellate avevano potuto operare in una sorta di zona grigia, senza tachigrafo né limiti europei ai tempi di guida, pur svolgendo di fatto un lavoro paragonabile a quello degli autocarri pesanti. Questa possibilità si chiude.
La base giuridica è costituita dal Regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato il Regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo e il Regolamento (UE) 165/2014 sul tachigrafo.
Cosa cambia in pratica
Il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2). I veicoli interessati devono essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione, installato, calibrato e bloccato aziendalmente esclusivamente da officine specializzate e certificate. Il dispositivo registra automaticamente i passaggi di frontiera tramite sistema satellitare, la posizione del veicolo durante le operazioni di carico e scarico, e trasmette i dati alle autorità di controllo anche durante la marcia.
Tempi di guida e di riposo. Ai conducenti di questi mezzi si applicano ora gli stessi limiti già validi per gli autocarri pesanti: 9 ore di guida giornaliera (estendibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), 56 ore di guida settimanale, e le relative pause e periodi di riposo previsti dal Regolamento (CE) 561/2006.
Distacco dei conducenti. Le operazioni di cabotaggio e di trasporto tra Stati membri diversi da quello di stabilimento dell’impresa possono far scattare la disciplina sul distacco dei conducenti (posting), con l’obbligo di registrazione sul portale europeo delle dichiarazioni di distacco (IMI) e il riconoscimento delle condizioni salariali del Paese ospitante.
Conservazione dei dati. Restano invariati i tempi di conservazione già noti al settore: 28 giorni per i dati del conducente, 90 giorni per quelli del veicolo, con registrazione delle ultime 56 giornate di attività.
Impiego misto nazionale e internazionale. Per i veicoli che operano in regime misto, l’obbligo di uso del tachigrafo scatta solo nei tratti internazionali o di cabotaggio, mentre nelle tratte esclusivamente nazionali il dispositivo va posto in modalità “out of scope”. Restano tuttavia fermi gli obblighi di continuità delle registrazioni degli ultimi 56 giorni.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 9674 del 16 aprile 2026
In vista della scadenza, la Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto (Divisione 5) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato la Circolare Prot. n. 9674 del 16 aprile 2026, con i primi chiarimenti operativi sull’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte della Commissione Europea, che restano comunque prevalenti sulle indicazioni nazionali nei casi di contrasto.
Le sanzioni
Per chi non si adegua, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 179 del Codice della Strada. Il conducente che circola con cronotachigrafo mancante o non funzionante è soggetto a una sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro (art. 179, comma 2), con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione un veicolo sprovvisto del dispositivo è soggetto a una sanzione da 815 a 3.263 euro (art. 179, comma 3). Sul piano della responsabilità dell’impresa, la Circolare MIT n. 9674/2026 richiama espressamente il regime della responsabilità oggettiva del datore di lavoro secondo quanto stabilito dal Decreto MIT n. 215/2016 e dalla Circolare MIT n. 2720 del 13 febbraio 2017.
Quanto alla decurtazione dei punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), si ritiene comunemente che non trovi applicazione ai conducenti privi di CQC, cioè a coloro che guidano questi veicoli con la sola patente B. La posizione è tuttavia soggetta a un chiarimento ufficiale della Direzione Centrale della Polizia Stradale, competente per il coordinamento in materia.
Va segnalato che, secondo un sondaggio dell’IRU (International Road Transport Union), alla vigilia della scadenza solo il 27,7% degli operatori del settore si dichiarava pronto, mentre il 46,5% non lo era ancora, soprattutto per le difficoltà di reperire officine autorizzate per il retrofit dei tachigrafi sui mezzi già in circolazione.
02L’accordo UE sulla direttiva Eurovignette
Il contesto: i nuovi standard di emissione CO₂
Sempre dal 1° luglio 2026 sono entrati in applicazione i nuovi standard europei sulle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti. Questa scadenza si interseca con la direttiva Eurovignette (Direttiva 1999/62/CE), che disciplina i pedaggi stradali e i diritti di utenza per i veicoli pesanti nell’Unione Europea, e che da tempo prevede una differenziazione dei pedaggi in base alle emissioni di CO₂ dei mezzi.
Per garantire che i due impianti normativi interagissero correttamente, il Consiglio dell’Unione Europea aveva già concordato, il 4 marzo 2026, un mandato negoziale per modifiche mirate alla direttiva.
L’accordo del 30 giugno 2026
Il 30 giugno 2026 il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto, in sede di trilogo (è un negoziato informale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea per trovare un accordo sulle nuove leggi), un accordo politico provvisorio sulle modifiche mirate alla direttiva Eurovignette. Lo comunica ufficialmente il Consiglio dell’Unione Europea nel comunicato stampa del 30 giugno 2026. Secondo il comunicato, l’accordo si articola su tre elementi principali:
- chiarisce le definizioni chiave legate alle emissioni di CO₂, tra cui quelle di veicolo a zero emissioni, veicolo pesante a basse emissioni, gruppo di veicoli, traiettoria di riduzione delle emissioni ed emissioni di CO₂ di riferimento, preservando gli obiettivi strategici originari della direttiva;
- consente agli Stati membri di applicare tariffe di utenza o di infrastruttura ridotte per i veicoli a basse emissioni, insieme a misure a sostegno della diffusione dei veicoli a zero emissioni;
- chiarisce come vengono classificati i veicoli professionali ai fini della loro assegnazione alle classi di emissione di CO₂ (ad esempio i mezzi per la raccolta rifiuti e i veicoli da cantiere).
I co-legislatori hanno invece deciso di non accogliere la proposta di variazione dei pedaggi per i veicoli pesanti dotati di rimorchi più sostenibili, considerando che tale schema avrebbe comportato ulteriori oneri amministrativi, una maggiore complessità dei sistemi di pedaggio e ripercussioni sulla diffusione dei servizi di telepedaggio elettronico. Contestualmente, la Commissione è stata invitata a valutare gli ostacoli tuttora esistenti.
Attenzione: l’iter non è ancora concluso. Si tratta di un accordo politico provvisorio, non ancora di un testo definitivo. Il provvedimento dovrà ora essere formalmente approvato sia dal Consiglio sia dal Parlamento europeo, per poi essere sottoposto a revisione giuridico-linguistica prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e della sua entrata in vigore. Gli Stati membri avranno poi un termine per recepire le disposizioni nel diritto nazionale.
03Trasporto persone: il RENT diventa definitivamente operativo
Cosa prevede la circolare del Ministero dell’Interno
Il 14 aprile 2026 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000010514.U/2026, con la quale dà atto dell’attivazione della versione definitiva del Registro Elettronico Nazionale Taxi e NCC (RENT), operativa a tutti gli effetti dall’8 aprile 2026.
Il RENT, istituito con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203 del 2 luglio 2024 e rafforzato dalle modifiche introdotte dall’articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC. Con l’attivazione definitiva, la piattaforma esce dalla fase sperimentale e diventa lo strumento unico nazionale per la gestione e il controllo del settore:
- i titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC devono iscriversi e mantenere costantemente aggiornati i propri dati;
- i Comuni assumono un ruolo centrale nelle verifiche di congruità dei dati e nell’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca;
- le Forze dell’Ordine, comprese le Polizie Locali (a cui le Prefetture sono tenute a estendere la circolare), utilizzano il registro per i controlli su strada;
- è disciplinato anche il meccanismo del silenzio-assenso: le istanze non ancora verificate si intendono accolte trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Un settore ancora in evoluzione
Va detto, per completezza e correttezza dell’informazione, che il RENT è solo una parte della riforma del settore taxi e NCC avviata con la legge 193/2024. Il fronte parallelo del foglio di servizio elettronico (FDSE) resta invece più incerto: il decreto attuativo originario è stato oggetto di ricorsi al TAR del Lazio e di una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 163/2025) che ha dichiarato illegittime alcune delle disposizioni più restrittive per gli NCC, e il Ministero delle Infrastrutture sta ancora lavorando, in confronto con le associazioni di categoria, a una nuova versione del provvedimento.
Su questo specifico punto, quindi, non esiste ancora un testo consolidato e sarà opportuno monitorare gli sviluppi nei prossimi mesi.
—In sintesi
| Novità | Decorrenza | Fonte istituzionale |
|---|---|---|
| Tachigrafo e norme sociali estesi ai furgoni 2,5-3,5 t | 1° luglio 2026 | Reg. (UE) 2020/1054; Circolare MIT 9674/2026 |
| Accordo UE su direttiva Eurovignette | 30 giugno 2026 (provvisorio) | Consiglio dell’Unione Europea |
| RENT definitivamente operativo | 8 aprile 2026 | Circolare Ministero dell’Interno, 14 aprile 2026 |
Tre novità diverse per ambito e portata, ma che condividono lo stesso filo conduttore: l’Unione Europea e le amministrazioni italiane stanno progressivamente chiudendo gli spazi grigi della regolazione, sia nel trasporto merci sia in quello di persone, puntando su tracciabilità digitale e uniformità delle regole tra operatori.
Ad Maiora!



