Di seguito realizzerò un elenco delle modifiche introdotte dalla riforma del Codice della Strada italiano del novembre 2021 o almeno ci provo. Non fate troppo i difficili su… I pignoli troveranno le novità introdotte nella Gazzetta Ufficiale proprio qui. I pignoli sono delle brutte persone. #sapevatelo
cominciamo
- All’articolo 1: al comma 1: alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all’articolo 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche’ la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”; ed era anche ora…
- Art. 6. “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”. viene introdotta la facoltà per Enti Proprietari e Prefetti di applicare direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili lettera b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per Pag. 10/246 determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”»;
- trasporto eccezionale : novità sulle masse indivisibili e nuovi limiti di massa “…la predetta massa complessiva non puo’ essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o piu’ assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o piu’ assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”; Gli articoli del CdS che regolano il trasporto eccezionale li trovate al 61 e al 62
- modificato l’articolo 15 le multe sono raddoppiate in caso di danneggiamento al patrimonio stradale “…2) al comma 3-bis, le parole: “da euro 108 ad euro 433” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 216 ad euro 866″; ” e coloro che verranno sorpresi a buttare oggetti fuori dal proprio veicolo saranno sanzionati ( “3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204”; … ma come faranno a beccarli?
- stretta sulle forme di pubblicità presenti sui veicoli : articolo 23 “4-bis. E’ vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. “

- nuove disposizioni per le realizzazioni delle opere stradali e per la manutenzione del verde delle rotatorie.
- Maggiore attenzione agli utenti della strada che attraversano la sede stadiale. Ecco la modifica all’articolo 40, comma 11, le parole: “che hanno iniziato l’attraversamento” sono sostituite dalle seguenti: “che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento”; … i pedoni avranno la precedenza, sempre !!!

- sono considerati ciclomotori i veicoli avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica … qualcosa mi dice che sono inclusi pure i monopattini … si fanno male anche loro, pare.
- nuove disposizione per i veicoli d’epoca e di interesse storico. Vi rimando ai siti web specializzati.
- nuovi limiti di sagoma per autoarticolati e autosnodati che non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18.75 m vale anche per i mezzi di trasporto pubblico definiti autotreni e filotreni. Autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m.
- Le biciclette devono essere dotate di luci anteriori e posteriori che dovranno essere accese 30 minuti dopo il tramonto fino a 30 minuti prima dell’alba. Dovranno essere accese nelle gallerie e nei contesti di scarsa visibilità.
- Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. Alla parola autovetture sono state aggiunte ” motocicli e velocipedi ” .
- nuove disposizioni per i trasferimenti su strada per le moto da competizione fuori strada.
- Art. 105 Traino macchine agricole i convogli ora non possono superare i 18,75 metri, oltre tale misura diventano trasporti eccezionali.
- altre indicazioni relative gli imprenditori agricoli non approfondite in questa sede.
- Le autoscuole sono ora abilitate ad erogare l’ attestazione di superamento con profitto di un corso di formazione di primo soccorso.
- “Limitazioni alla guida” . Gli allievi possono fare pratica nella guida se affianco hanno un istruttore con meno di 65 anni ed almeno 10 anni di patente.
- L’esame di guida si può ripetere 2 volte.
- Lieve modifica per le esercitazioni pratiche di coloro che richiedono le patenti A.

foto ironica
Finito. Non è vero. Hai già preso un caffè, una tisana ? Dai fatti una pausa che i nostri senatori e parlamentari hanno realizzato una riforma del Codice della Strada molto alla moda ed al passo coi tempi. Non gli sarai mai abbastanza grato ….
altre novità in arrivo dalla riforma del Codice della Strada
Mettiamoci comodi che riparto con l’elenco:
- Art 126-bis del CdS Patente a punti il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili-“; già ti stai agitando? In questo modo puoi subito sapere quanti punti hai o ti rimangono, senza fare il giro del mondo con telefonate inutili. Zac! Rapidi e senza dolore … non ti accontenti mai, che ingrato!
- Alla Protezione Civile viene concessa la possibilità di utilizzare rimorchi per il trasporto di cose più larghi del mezzo che li traina. Tale concessione viene spesa solo in ambiti istituzionali e di pubblica utilità. Tali circostanze devono tener conto degli articoli 61 e 62 del CdS.
- aggiornamento dell’ Art 142 riguardo i limiti di velocità, gli Enti pubblici dovranno relazionarsi e fornire dati al Ministero dell’ Interno. Quest’ ultimo dal luglio 2022 pubblicherà sul proprio sito i dati forniti dagli Enti pubblici.
- aggiornamento dell’ Art 147 riguardo il Comportamento ai Passaggi a Livello. Gli Enti pubblici e quelli ferroviari potranno installare strumenti di controllo elettronici per il controllo delle infrazioni.
- nuove indicazioni sulle piazzole di sosta dotate di ricarica destinate ai veicoli elettrici. Cito testualmente senza aver capito di quale articolo parlano ( giuro ): “h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici; h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257″»;
- «e-bis) all’articolo 171, Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote comma 2, secondo periodo, la parola: “minore” è soppressa e dopo la parola: “risponde” è inserita la seguente: “anche“; pare che la multa la pagate tutti e due. Sei stato avvisato …

Pausa, prendi fiato ! Non sei mica abituato a leggere tutta questa roba qua. Ti si abbassa la vista mannaggia!
ritornando alla riforma del Codice della Strada
- all‘articolo 173, comma 2, dopo le parole: “apparecchi radiotelefonici” sono inserite le seguenti: “, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”; – se ti posso dare un consiglio, utilizza i comandi sul volante oppure l’assistente vocale del tuo apparecchio. Configuralo bene e vedrai che non avrai bisogno di toccare il dispositivo. Cosa rischi ? Una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660 e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, se hai ripetuto la violazione negli ultimi 2 anni. –

- Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico”;
- all’ Art 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi”;

- Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione“»;
- Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”»; la norma si applicherà dal 1 gennaio 2022 e le minori entrate previste saranno compensate da un aumento delle tariffe dei parcheggi.

- Art. 188-bis. (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni). al comma 3, le parole: «o ne faccia uso improprio,» sono sostituite dalle seguenti: «, o ne fa uso improprio»; Attenzione si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

- Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4“;
Sei arrivato sin qui? Molto bene. Che ne dici signor maratoneta di una pausa? Ne ho ancora per un pò !
torniamo di buon passo alla nostra riforma del Codice della Strada
- Art. 196. Principio di solidarietà al comma 1, secondo periodo, le parole: “risponde solidalmente il locatario e” sono sostituite dalle seguenti: “il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;”;
- Art. 203. Ricorso al prefetto al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “con raccomandata con ricevuta di ritorno” sono aggiunte le seguenti: “o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″;
- al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: “con raccomandata con avviso di ricevimento” sono aggiunte le seguenti: “o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″;
- Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). 1) al comma 3, terzo periodo, la parola: “trasmissione” è sostituita dalla seguente: “ricezione” e dopo le parole: “del provvedimento” sono aggiunte le seguenti: “adottato dal prefetto”; 2) al comma 5: 2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione”; 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione”; al comma 7, quinto periodo, la parola: “distrutto” è sostituita dalla seguente: “alienato”; 4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA”;
- Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). comma 5, secondo periodo, la parola: “sequestro” è sostituita dalle seguenti: “fermo amministrativo”;
- Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, ((…)) dissequestrati e confiscati). 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: “, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico” sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: “comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “attuazione delle disposizioni del”; 3) alla rubrica, la parola: “rimossi,” è soppressa;

note a margine
Ve le riporto come le trovo perchè non capisco a quali articoli si riferiscono, ma è tuttavia chiaro il contesto di riferimento. E’ proprio un breve capitolo . Eccovi la prima:
- «2-bis. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma»;
- dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20»;
- «5-bis. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell’importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.
- Art. 1-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica). – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti: “75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti: a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; b) assenza di posti a sedere; c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; d) segnalatore acustico; e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, e’ fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Le altre indicazioni le trovate QUI
- Ci sono riferimenti su nuove infrastrutture che, per essere realizzate velocemente, utilizzeranno un percorso burocratico in deroga alle attuali normative. Parti coinvolte Autobrennero spa, Tarquinia-San Pietro in Palazzi, Autostrada tirrenica S.p.a. che venderà alcuni progetti viari ad Anas spa.
- Sono previsti fondi per la messa in sicurezza delle strade liguri. Vi rimando alla lettura del disposto per non dilungare troppo questo testo.
- “6-bis. La società ANAS S.p.a. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attività. Le attività di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto di programma sottoscritto tra la società ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
ci avviamo alla conclusione
L’ elenco continua e sembra interminabile. In sintesi, anzi in estrema sintesi, in questa riforma del Codice della Strada si dispongono i requisiti per la realizzazione di importanti opere viarie e portuali che vengono contrassegnate come strategiche dal PNRR. Si individuano gli attori, si stabiliscono i fondi e le risorse da attribuire e i compensi per le esecuzioni delle opere.
Si gettano le basi per rendere il nostro Paese all’altezza di assorbire e gestire un immenso volume di affari in termini di traffico merci terrestre e marittimo. Spero che la vigilanza degli organi preposti sia adeguata. Questa montagna di soldi è fondamentale per consolidare il benessere delle future generazioni. Questa riforma del Codice della Strada, è solo un tassello di quella che dovrebbe essere una strategia di lungo periodo che prevede una serie di riforme e di investimenti.
Ho fatto del mio meglio e vi ringrazio per essere arrivati sin qui. Se ho scritto imprecisioni o boiate, fatemelo sapere per favore.
Ad Maiora gente E GRAZIE del vostro sostegno !
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