Cronotachigrafo digitale nei furgoni

Cronotachigrafo digitale nei furgoni

In previsione delle future ed importanti modifiche normative è meglio avere ben chiare le idee su cronotachigrafo digitale nei furgoni .

Attualmente le imprese ripiegano sempre più spesso sui furgoni. Il vantaggio è dovuto alla maggiore velocità di spostamento, al facile accesso nei centri abitati e nelle strade strette dei piccoli borghi molto presenti in Italia, alla facile reperibilità di conducenti, ma soprattutto perchè non sono soggetti all’installazione del cronotachigrafo digitale e quindi ai suoi vincoli sui periodi di guida e riposo.

L’articolo 2 al comma 1 del REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio indica quanto segue:

Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

Se per varie ragioni hai deciso di dotare di rimorchio il tuo furgone, diventa evidente che superi il limite delle 3,5 t. e devi quindi installare il cronotachigrafo digitale facendo bene attenzione a rispettare i periodi di guida e di riposo previsti del REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006.

Cosa succede però quando guidi e lavori con il tuo furgone e sei senza il suo rimorchio?

Non sei tenuto ad inserire la tua tessera tachigrafica nel dispositivo e nemmeno a rispettare i periodi di guida e riposo. Rientri infatti nei limiti di legge previsti e tuttavia il cronotachigrafo ti segnala la “guida senza scheda” e la tua stampata si riempirà di punti di domanda, cosa fare?

Su internet puoi trovare facilmente il MODULO ATTESTAZIONE ATTIVITÀ‘ chiamato anche MODULO ASSENZE CONDUCENTE. Va compilato avendo cura di annotare i periodi dove hai guidato senza rimorchio e , se necessario, compilarne più di uno. La casella che devi spuntare è la numero 17 che dice: ” era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS (Accordo europeo relativo all’attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada ) “.

Il modulo che vai a compilare puoi anche non portartelo sul veicolo , a patto che tu rimanga in Italia, come viene ribadito in questa circolare , tuttavia è obbligatorio averlo in ufficio avendo cura di conservarlo per 28 giorni.

verso il 2026

Sempre parlando di furgoni e quindi di trasporto leggero, c’è un importante novità destinata a modificare molte delle strategie sino ad ora utilizzate nelle imprese che hanno un uso prevalente dei furgoni.

Nel luglio del 2020 un nuovo Regolamento europeo , il 1054/2020 , ha modificato alcuni punti del precedente Regolamento 561/2006. All’articolo 2 comma 1 che hai letto prima viene aggiunta questa lettera:

«a bis) dal 1o luglio 2026, di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate; oppure»

Un ulteriore modifica è stata fatta all’ Articolo 3 del vecchio Regolamento:

” Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:”

E’ stata inserita la lettera b-bis che indica: “veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo;»;

concludendo

I veicoli che si possono guidare con la patente B-E devono avere queste caratteristiche:

• Autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg (non riferito ai minibus)

• Rimorchio di massa fino a 3.500 kg

Oltre; serve la patente di tipo C, ma non necessariamente la CQC dove ti rimando qui per un approfondimento.

La platea dei veicoli che è interessata dall’installazione del cronotachigrafo digitale si sta allargando sempre di più. Lo sforzo che siamo chiamati a compiere è quello di migliorare le condizioni lavorative di un numero maggiore di persone. Purtroppo le numerose vittime sul lavoro sono anche una conseguenza drammatica di scarse verifiche e di comportamenti poco adeguati alle norme relative alla sicurezza dei lavoratori. Le tempistiche sono sufficientemente lunghe da permettere alle nostre imprese di adattarsi e di trovare soluzioni efficaci, anche accedendo ai Fondi agevolati reperibili dai loro professionisti di riferimento.

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Un caro saluto e ad Maiora!


ultime modifiche al codice della strada del 2022

sapevi che puoi guidare per più di 10 ore?

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