La Deroga dei 12 giorni.

La Deroga dei 12 giorni.

La “Deroga dei 12 Giorni”: cos’è, a chi si rivolge e le novità dal 2024 per il trasporto turistico.

Il settore del trasporto passeggeri su strada ha finalmente ottenuto la flessibilità di cui aveva bisogno. Fino a poco tempo fa, l’impianto normativo europeo trattava i conducenti di pullman turistici con la stessa rigidità riservata al settore del trasporto merci generando comportamenti “anomali” sulle interruzioni di guida e dei riposi dei conducenti di pullman turistici, rendendo la vita difficile al comparto del trasporto turistico.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1258 (operativo dal 22 maggio 2024), il Legislatore ha introdotto un nuovo respiro per il settore, garantendo maggiore flessibilità senza compromettere la sicurezza stradale. Una delle novità più attese e importanti è senza dubbio l’estensione della “deroga dei 12 giorni”.

In termini semplici, la “deroga dei 12 giorni” è una deroga speciale che permette a un autista di rinviare il proprio periodo di riposo settimanale fino a un massimo di 12 periodi consecutivi di 24 ore. In pratica, consente di posticipare i grandi blocchi di riposo per guidare interrottamente quasi due settimane, l’ideale per gestire dall’inizio alla fine un lungo circuito turistico. Cosa si intende per “periodo” ? Quando la normativa parla di “periodo di 24 ore”, non intende un giorno di calendario dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva. Intende invece un arco di tempo continuo di 24 ore che inizia nel momento esatto in cui l’autista comincia il suo turno di lavoro dopo aver effettuato un precedente riposo giornaliero o settimanale regolare. In sintesi, il “periodo” è il ciclo operativo giornaliero del conducente, composto dalle ore di guida, dal lavoro, dalle pause e dal riposo, che insieme devono rientrare all’interno di una finestra di 24 ore.

In pratica, questa “deroga dei 12 giorni” consente di posticipare i blocchi di riposo per guidare ininterrottamente quasi due settimane, l’ideale per gestire dall’inizio alla fine un lungo circuito turistico.

A chi si rivolge?

Questa regola è specificamente riservata a chi si occupa di trasporto occasionale di passeggeri, ovvero ai servizi per gruppi precostituiti (come comitive in vacanza) che non hanno la regolarità tipica del trasporto di linea.
In passato, questa possibilità era unicamente concessa a chi effettuava trasporti occasionali internazionali, creando un ingiustificato svantaggio per gli operatori turistici che lavoravano solo in ambito domestico
Per sanare questa disparità concorrenziale, l’Europa ha esteso la deroga dei 12 giorni anche ai trasporti occasionali nazionali.

Per poter beneficiare della deroga dei 12 giorni senza incorrere in sanzioni, l’impresa e il conducente devono rispettare determinati paletti, chiariti in Italia dalla Circolare del Ministero dell’Interno:

  • Requisito di partenza: immediatamente prima di iniziare il tour in deroga, l’autista deve obbligatoriamente aver completato un riposo settimanale regolare e ininterrotto di almeno 45 ore. Se il riposo precedente è stato di tipo ridotto, la deroga non può essere attivata.
  • Tecnologia a bordo: dimenticate i vecchi tachigrafi analogici a disco. Il veicolo deve essere obbligatoriamente equipaggiato con un cronotachigrafo digitale.
  • Sicurezza per la guida notturna: se il viaggio prevede di guidare di notte (nella fascia tra le 22:00 e le 06:00), è obbligatorio ricorrere alla multipresenza (più autisti a bordo). Se invece l’autista è da solo, il periodo massimo di guida continua scende da 4,5 ore a 3 ore prima di dover fare una pausa.

Il recupero: la flessibilità si paga alla fine.

Nonostante l’agevolazione temporale, il totale delle ore di riposo spettanti non viene scontato. Alla fine dei 12 giorni di servizio ininterrotto, il conducente accumula un grande “debito di stanchezza” che va compensato con un recupero intensivo. Le scelte a disposizione sono due:

  • Fermarsi per due riposi settimanali regolari di fila (un blocco totale di 90 ore).
  • Fermarsi per un riposo regolare unito a uno ridotto (45 + 24 ore, per un totale di 69 ore). In questo caso, le 21 ore mancanti dovranno essere tassativamente recuperate in un blocco unico e sommate a un riposo giornaliero di 9 ore entro la fine della terza settimana successiva.

Per blindare il sistema da frodi o furbizie, il conducente che viaggia sul territorio nazionale usando questa deroga dei 12 giorni deve avere sempre a bordo il “foglio di viaggio” dell’escursione in corso. Il “foglio di viaggio” è un documento amministrativo di controllo obbligatorio per i servizi occasionali di trasporto passeggeri su autobus. Funziona come una carta d’identità dell’escursione in corso e serve alle Forze dell’Ordine per verificare la piena regolarità del trasporto. questo documento deve essere compilato in ogni sua parte prima della partenza del veicolo e deve includere dati specifici:

  • Dati dell’azienda: Nome e sede legale dell’impresa di autotrasporto che organizza il viaggio.
  • Identificazione del veicolo: Numero di targa e caratteristiche dell’autobus utilizzato.
  • Dati degli autisti: Nomi dei conducenti assegnati a quel preciso turno di lavoro.
  • Itinerario dettagliato: Luogo di partenza, destinazione finale e tutte le tappe intermedie previste dal programma turistico.
  • Dettagli dell’escursione: Numero di passeggeri a bordo e date esatte di inizio e fine del servizio.

Inoltre, a partire dal 31 dicembre 2024, gli autisti devono avere con sé la documentazione storica estesa ai precedenti 56 giorni (prima erano 28), in modo da permettere alle Autorità di verificare i tempi di recupero pregressi. Questa possibilità è data dalle nuove carte tachigrafiche.

Le interruzioni della guida: rottura degli schemi del trasporto merci.

Dopo un periodo di guida ininterrotta di 4 ore e mezza, il conducente ha l’obbligo di osservare un’interruzione di almeno 45 minuti.
Storicamente, questa pausa poteva essere frazionata esclusivamente in due parti seguendo una sequenza rigida e obbligata: una prima sosta di almeno 15 minuti seguita da una seconda di almeno 30 minuti, posizionate all’interno o alla conclusione del periodo di guida.
Tuttavia, con l’introduzione del Regolamento (UE) 2024/1258, per i conducenti impegnati nel trasporto occasionale di passeggeri le regole sono cambiate in favore di una maggiore flessibilità operativa. A partire dal 22 maggio 2024, l’interruzione di 45 minuti può essere suddivisa in due pause flessibili, a condizione che ciascuna frazione abbia una durata minima di 15 minuti.
Il conducente può ora gestire le soste in base alle reali esigenze del tour, optando ad esempio per combinazioni paritetiche (22 e 23 minuti, oppure 20 e 25 minuti), o anche invertire l’ordine tradizionale, potendo fare prima una pausa da 30 minuti e poi una da 15 minuti. L’importante è che il monte totale dell’interruzione (45 minuti) venga completato prima di superare il limite delle 4 ore e 30 minuti di guida.
Esiste infine un’importante limitazione da tenere a mente per chi utilizza la “deroga dei 12 giorni”: se il conducente si trova a guidare da solo (senza multipresenza) nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 06:00, il blocco di guida continua viene ridotto da 4,5 ore a un massimo di 3 ore prima di dover tassativamente effettuare una sosta.


è tutto, Ad Maiora!


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