Trasporto in conto proprio o in conto terzi

Trasporto in conto proprio o in conto terzi

Striscia rossa o striscia bianca ???

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall’alto in basso, dell’altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza. 🤔

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell’autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio. Art. 45

Facciamo insieme un veloce ripasso sul significato delle strisce rosse o bianche che si applicano sui veicoli commerciali pesanti e sugli autobus. Fermo restando che se avete dubbi è il vostro professionista di fiducia il punto di riferimento consigliato.

La destinazione d’uso del veicolo.

Si dobbiamo iniziare da qui e ci viene in aiuto l’art 82 del CdS. La destinazione d’uso è in pratica l’utilizzo economico del veicolo. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

Il trasporto di cose in conto proprio

Prendiamo subito come riferimento l’art 31 della LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

La norma dice chiaramente che: Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da
persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

1) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti

2) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché’ il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

3) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate,
trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Così dice l’art 32 che aggiunge ulteriori differenze nella modalità di presentazione della domanda nel caso si debbano usare veicoli con una portata non superiore oppure superiore ai 30 quintali.


il trasporto per conto terzi

striscia bianca trasporto conto terzi
ristorante hotel Quadrifoglio

E’ trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. E’ quanto cita testualmente l’art. 40 .

L’ attività di trasporto in conto terzi ( sia di persone che di merci ) è normata dal DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395 . La norma stabilisce anche dei requisiti fondamentali affinché l’attività per conto terzi possa essere praticata. Essi sono:

1) l‘ Onorabilità

Il requisito dell’onorabilità consiste nell’assenza di una serie di condanne definitive e nell’assenza di condizioni ostative specificamente descritte nella norma.

Il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto:

a) dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di gestore dei trasporti

b) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche, pubbliche o private

c) dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone

d) dal Titolare dell’impresa (individuale o familiare) e dai collaboratori dell’impresa familiare

2) il possesso della capacità finanziaria

L’impresa di trasporto di merci su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria.
Il Regolamento Europeo prevede che le imprese di autotrasporto debbano essere in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che incombono loro nel corso dell’esercizio contabile annuale. Il requisito consiste nella disponibilità di risorse finanziarie nella misura di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo supplementare. L’idoneità finanziaria si dimostra alternativamente fornendo l’attestazione di un revisore contabile oppure la fidejussione bancaria o assicurativa.

3) ottenimento dell’idoneità professionale

Lo svolgimento di questo tipo di attività comporta l’ottenimento di licenze ed esse stesse vengono rilasciate in seguito ad esame da enti formativi autorizzati. Per le nuove imprese inoltre la capacità finanziaria si “ammorbidisce” grazie alla LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99) dove al comma 251 dell’art 1 viene stabilito quanto segue:

” Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione
all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche
sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione
decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.”

L’iscrizione all’Albo

Una volta in possesso dei requisiti, l’azienda procede per l’iscrizione all’Albo che deve essere presentata all’ufficio Autotrasporto Merci in Conto Terzi tenuto dalla Provincia compilando l’apposita modulistica che di solito è reperibile sul sito internet preposto.

A tal riguardo l’iscrizione all’Albo si distingue in tre diverse tipologie, a seconda della massa complessiva a pieno carico del mezzo con cui si intende esercitare l’attività e sono:

1) l’ autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate per cui occorre il requisito dell’onorabilità: l’Ufficio provinciale richiederà pertanto il casellario giudiziale e la comunicazione antimafia.

2) l’ autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per cui occorrono tutti i requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

3) l’ autotrasporto senza limitazioni nella tipologia veicolare ed anche in questo caso occorrono tutti i requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

Anche i cittadini extracomunitari, titolari di imprese di autotrasporto, possono iscriversi all’Albo, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Per le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate l’esercizio della attività viene ad essere subordinato anche ad una verifica da parte della Motorizzazione Civile per la verifica in essere dei requisiti di stabilimento e di accesso al mercato prescritti dall’art. 11 Paragrafo 1 del regolamento CE n. 1071/2009.


Striscia azzurra

Si esiste anche quella anche se non si vedono in giro autoveicoli con questa striscia. E’ destinata al “Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza” ed è l’ art. 90 del CdS che si prende l’onere di regolamentarla. Come premesso non essendo diffusa è poco chiara a molti. Vi rimando tuttavia a questa pagina per ulteriori approfondimenti in merito.

E’ tutto. Ti ricordo che questa è solo una sintesi delle procedure da adottare e che possono essere inesatte; per cui affidarsi ad un professionista è buona cosa. Se pensi che questo articolo possa essere di aiuto, condividilo! 😁

Ad Maiora!

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