La guida notturna e riduzione periodo lavorativo

La guida notturna e riduzione periodo lavorativo

Parliamo di guida notturna. Il riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che attua la direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 561/06»

In Italia, i conducenti professionisti che svolgono la loro attività durante le ore notturne, vedono una riduzione del loro orario di lavoro giornaliero. Questa misura, volta a garantire la sicurezza stradale, trova il suo fondamento in una specifica normativa nazionale che recepisce le direttive europee in materia.

Art. 7
Lavoro notturno

  • 1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
  • 2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro semprechè il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

L’articolo 7 di tale decreto stabilisce che, in caso di svolgimento di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

Per “lavoro notturno” si intende qualsiasi prestazione lavorativa svolta in un periodo di almeno quattro ore consecutive all’interno della fascia oraria che va dalla mezzanotte (00:00) alle ore sette del mattino (07:00).

È importante sottolineare che questa limitazione si applica all’orario di lavoro complessivo, che include non solo le ore di guida effettiva, ma anche tutte le altre mansioni a cui il conducente è tenuto, come le operazioni di carico e scarico, la pulizia del veicolo e i tempi di attesa.

Il Decreto Legislativo n. 234/2007, all’articolo 3 comma h, definisce la “notte” come un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le 00:00 e le 07:00. La norma che limita l’orario di lavoro giornaliero a 10 ore scatta solo se si effettua “lavoro notturno”, ovvero se si lavora per tutte e quattro queste ore senza interruzioni.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;234

La Chiave è la “Consecutività”.

L’elemento fondamentale è proprio l’aggettivo “consecutive”. Secondo le interpretazioni correnti e la prassi applicativa:

  • Qualsiasi interruzione del lavoro, anche minima, interrompe la consecutività. Una pausa, sia essa quella di 15 minuti prevista dal Regolamento CE n. 561/2006, sia una pausa caffè o un qualsiasi altro momento in cui il conducente non è impegnato in alcuna attività lavorativa, “resetta” il conteggio.
  • La pausa non è orario di lavoro. È importante ricordare che le pause regolamentari (i 45 minuti, o le frazioni da 15+30 minuti, dopo 4,5 ore di guida) e i riposi intermedi non sono considerati “orario di lavoro”. Di conseguenza, quando un conducente è in pausa, non sta lavorando, l’attività lavorativa non può essere considerata “consecutiva”.

In conclusione, l’introduzione strategica di una pausa all’interno della fascia notturna è una pratica comune e legittima per evitare di far scattare la condizione di “lavoro notturno” e la conseguente, più restrittiva, limitazione dell’orario di lavoro giornaliero a 10 ore. Anche con la guida in multipresenza !

Ad Maiora!


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