IL lavoro a chiamata o contratto intermittente per autisti o conducenti , è possibile.

IL lavoro a chiamata o contratto intermittente per autisti o conducenti , è possibile.

Il lavoro a chiamata o contratto intermittente per autisti o conducenti , è possibile.

A stabilirlo è la sentenza num. 29423 Anno 2019 Sez. L , della Corte Suprema di Cassazione. Che stabilisce che non è possibile vietarlo nell’ambito dell’autotrasporto e che demanda alle Parti Sociali l’individuazione delle ESIGENZE a cui può essere applicato.

In tal proposito anche l’ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare.

Il lavoro a chiamata o contratto intermittente per autisti o conducenti , è possibile.

Cito parte della circolare INL :

La sentenza mette in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del Lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

In attesa che le Parti Sociali stabiliscano perimetri ben definiti, è’ il Regio Decreto n. 2657 del 1923 a dare, per il momento, indicazioni sulla fascia di età a cui applicare il contratto a lavoro intermittente :”… con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni…”. In pratica si può applicare dai 25 anni sino ai 55.

La parola alle Parti Sociali

Auspicando un tempestivo e proficuo incontro delle Rappresentanze sociali desidero però fare delle puntualizzazioni. Si tenga ben conto l’aspetto retributivo dei Soggetti che saranno chiamati ad esercitare in tale ambito. Essi dovranno necessariamente essere pagati di più rispetto alle tipologie di contratti tradizionali. Tale accorgimento è necessario al fine di versare adeguati contributi sia previdenziali che a vario titolo.

C’è un ulteriore aspetto che deve essere considerato, maggiore è la richiesta di “elasticità contrattuale” in termini temporali , maggiore dovrà essere la retribuzione.

Ad Maiora !

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