L’art 80 del CdS stabilisce che per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9, compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo diverse indicazioni disposte dalle Forze di Polizia.
Se ad un controllo stradale o in seguito ad un grave incidente, si riscontrano gravi pregiudizi strutturali al veicolo , semirimorchio o rimorchio, le Forze di Polizia hanno facoltà di sospendere dalla circolazione stradale i mezzi coinvolti e sottoporli a nuova revisione.
Tornando a parlare di mezzi professionali è ovvio ritenere che siano utilizzati in maniera intensiva; per tale ragione si presuppone che le parti meccaniche, di carrozzeria ed altre componenti del veicolo possano incorrere ad usura profonda compromettendo la sicurezza stradale. Da qui la decisione di eseguire revisioni in un lasso di tempo minore rispetto gli altri veicoli.
Cosa succede se il veicolo non supera la revisione?
La revisione o collaudo tecnico prevede un accurata procedura. Nulla è lasciato al caso , come testimonia questa circolare del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per la Motorizzazione.
Qualora il funzionario tecnico ritenga che la revisione del veicolo sia da ripetere deve annotare le motivazioni sul libretto di circolazione. La circolazione di tale veicolo, sempre che si sia provveduto a ripristinare le anomalie riscontrate, è consentita per un mese. Si ritiene possa configurarsi la sospensione dalla circolazione solo se non vengano ripristinate le anomalie riscontrate o se il veicolo circoli oltre il termine entro cui deve ripresentarsi a revisione.
I codici relativi all’esito RIPETERE della revisione indicano le seguenti anomalie:
1 DISPOSITIVI DI FRENATURA (freno a mano, di servizio),
2 STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico),
3 VISIBILITÀ (vetri, specchietti, lava vetri),
4 IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori),
5 ASSI, PNEUMATICI, SOSPENSIONI,
6 TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio),
7 ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture),
8 EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico),
9 IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO (targa, telaio).
Come già detto, in attesa della nuova revisione, è possibile circolare non oltre il mese SOLO se sono stati eseguiti gli interventi che il funzionario tecnico ha richiesto. Tali interventi , una volta eseguiti, devono essere annotati, certificati ed allegati alla nuova domanda di revisione ed al libretto di circolazione del veicolo.
Posso andare in autostrada se il mio veicolo non ha superato la revisione?
NO. Bisogna attendere l’esito favorevole. Se non è stata prenotata la data della nuova revisione percorrere un tragitto autostradale può costarci molto caro!
Ecco perchè: L’art 176 del CdS comma 18 cita testualmente: “Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che
verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))“
Sospensione del veicolo dalla circolazione
E’ la peggiore delle circostanze e può capitare in sede di revisione o ancora peggio per strada, ad un controllo di Polizia o in seguito ad un grave incidente. Il veicolo può viaggiare solo per andare in officina e successivamente per recarsi in revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a € 7.993. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Inoltre in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
E’ vivamente raccomandabile affidarsi ad un agenzia di pratiche automobilistiche per conoscere bene l’argomento appena trattato, ma anche nella spiacevole ipotesi in cui vi troviate a gestire una complicazione professionale causata dal non superamento del collaudo tecnico del vostro veicolo o rimorchio. Rimando inoltre a questa informativa per conoscere le casistiche sanzionatorie più complete.
ad Maiora!


